Fideiussione a Garanzia degli Acconti Versati
Nei contratti di compravendita, il venditore può richiedere all’acquirente il versamento di un anticipo a fronte dell’impegno di quest’ultimo nel realizzare una commessa; a sua volta l’acquirente potrà richiedere al venditore una Fideiussione a Garanzia degli Acconti Versati, che garantisca la restituzione dei versamenti già effettuati e anticipati, qualora non venissero rispettati gli impegni contrattuali concordati.
Questa fidejussione ha, in realtà, molteplici valenze:
- risolvere il problema della reciproca mancanza di fiducia delle controparti;
- favorire l’adempimento degli obblighi contrattuali;
- garantire la restituizione delle somme anticipate, in caso di mancata realizzazione del bene oggetto di vendita.
Un caso particolare di garanzia degli acconti versati è rappresentata dalla garanzia richiesta alle imprese edili in merito gli acconti versati dai futuri acquirenti di un immobile da edificare o ristrutturare.
La Legge 2 agosto 2004 n. 210 “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e il relativo D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210“, hanno introdotto nuovi obblighi per le imprese edili al fine di garantire il più possibile il futuro acquirente di un immobile.
L’impresa edile, quindi, che vende le unità immobiliari “sulla carta”, è obbligata, pena la nullità del contratto, a rilasciare all’acquirente una fidejussione a Garanzia degli Acconti Versati, ai sensi della legge 210 del 2004.
La fideiussione deve garantire tutti gli acconti che il cliente (promissario acquirente) versa al promittente venditore.
La ratio di queste garanzie consiste nella restituizione degli acconti già versati dall’acquirente, o potenziale tale, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del venditore/ o dell’impossibilità di ultimazione dei lavori da parte dell’impresa edile.
Le fideiussioni vanno rilasciate o prima della sottoscrizione del contratto preliminare o contestualmente alla sottoscrizione degli atti o anche al versamento degli acconti.